Rumore sul posto di lavoro

Riguardo alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n.81 del 2008), non si considera a rischio l’esposizione al rumore fino a 80 decibel, ma il rischio aumenta in misura del 100% (il doppio) per ogni 3 decibel in più”.

Rumore nei luoghi di lavoro

In fase di compilazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare anche Rischio di Esposizione Professionale al Rumore.

Riguardo a questo rischio nel documento si segnala che, oltre che all’apparato uditivo, “effetti nocivi del rumore possono verificarsi anche a carico:

– dell’apparato cardiocircolatorio, ad esempio ipertensione e ischemia miocardica (diminuzione del normale afflusso di sangue, che si verifica per abbassamento della pressione arteriosa);

– dell’apparato digerente, ad esempio ipercloridria gastrica (con conseguenti dolori e bruciori) e azione spastica sulla muscolatura;

– dell’apparato endocrino (aumento di ormoni di tipo corticosteroideo);

– dell’apparato neuropsichico (quadri neuropsichici a sfondo ansioso con somatizzazioni, insonnia, affaticamento, diminuzione della vigilanza e della risposta psicomotoria)”.

In particolare il D.Lgs. 81/2008 fissa “tre livelli di esposizione (80, 85 e 87 decibel – dB(A) – ossia il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa e 135, 137 e 140 decibel – dB(C) – ossia il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata) e i corrispondenti adempimenti ai quali sono tenuti i datori di lavoro qualora vengano superati i livelli stessi”.

Inoltre stabilisce che:

– riguardo alla valutazione dei rischi, ‘il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro’ (art. 190, D.Lgs. n. 81/2008);

– ‘il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo’ e, in ogni caso, “a livelli non superiori ai valori limite di esposizione” (art. 192, D.Lgs. n. 81/2008).

Vediamo cosa prevede la normativa in relazione ai vari livelli di esposizione.

Se il livello di esposizione è superiore agli 80 decibel:

– “messa a disposizione dei DPI dell’udito, da parte del Datore di Lavoro;

– obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, all’uso corretto delle attrezzature, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore.

Se il livello di esposizione è superiore agli 85 decibel:

– “obbligatorietà dell’utilizzo dei DPI dell’udito;

– obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore;

– controllo sanitario (estensibile ai lavoratori esposti ad un rumore tra gli 80 e 85 dB(A) su richiesta del lavoratore e approvazione del medico).

Se il livello di esposizione è superiore agli 87 decibel:

– “adozione immediata di misure atte a riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione (Dispositivi di Protezione e/o interventi su attrezzature, strutture o ambienti);

– individuazione delle cause dell’esposizione eccessiva;

– modifica delle misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta”.

Si segnala che i mezzi individuali di protezione dell’udito “sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un’esposizione quotidiana personale di 87 decibel”.