Impatto acustico per attività commerciale

L’impatto acustico

dei bar e dei locali pubblici in genere è sempre argomento di attualità. La questione è delicata perché oltre al rumore dei classici apparecchi presenti in tutti i bar d’Italia si aggiunge spesso il suono della musica (diffusa o suonata) e il rumore generato dai clienti anche quando sono fuori dal locale (seduti ai tavoli o in piedi).

La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 obbliga i comuni a richiedere che vengano eseguiti degli studi previsionali per tutte le attività rumorose, ciò succede contestualmente alla dichiarazione di inizio dell’attività (nella burocrazia della D.I.A.P. ma spesso anche nella S.C.I.A. per apertura o modifiche all’attività di somministrazione all’interno di pubblici esercizi), succede sempre più spesso che vengano richieste delle valutazioni di impatto acustico (V.I.A.) anche per le attività già esistenti dal comune o direttamente da ARPA: gran parte dei locali pubblici sono oggi considerati essere potenziali inquinanti per quanto riguarda il rumore.

Dal febbraio 2012 i locali che dichiarano di non avere musica al loro interno possono evitare di consegnare la relazione previsionale, se hanno impianti audio, o fanno spettacoli musicali con dj o musica dal vivo devono fare studiare la situazione a un tecnico competente che, dopo aver eseguito delle misure fonometriche ed eseguito tutti i calcoli del caso, può consegnare in comune una relazione sintetica (atto sostitutivo di notorietà firmato dal tecnico).

Il DPR 227/2011 permette l’autocertificazione di impatto acustico per le attività che non disturbano, questa può essere firmata anche solo dal titolare dell’attività che però rischia una condanna penale per dichiarazione di falso in atto pubblico.

Il rumore rimane uno dei motivi principali di contenzioso con la pubblica amministrazione e anche di cause legali e litigi coi vicini perciò è consigliato non firmare da sè l’autocertificazione di impatto acustico quando:

– ci sono abitazioni sopra l’attività o nelle immediate vicinanze;
– l’attività è posta in una zona silenziosa;
– ci sono unità esterne del condizionatore o dell’impianto di areazione o simili;
– ci sono tavolini all’esterno o plateatici;
– ci sono impianti di refrigerazione, cappe di aspirazione o altri impianti che impattano attraverso la costruzione;
– si lavora la notte dopo le ore 22.00.

Siamo operativi nel Lazio e in Calabria

Contattateci per esporci la vostra situazione, vi offriremo un preventivo immediato per il servizio migliore per voi. Nella nostra esperienza sappiamo seguire tutte le parti in causa (anche i cittadini disturbati), le nostre referenze dimostrano che possiamo affrontare qualsiasi situazione in poco tempo, dalla previsione di impatto acustico, al risolvere situazioni difficili con la P.A. e coi vicini.

Si consiglia comunque di controllare sempre che non ci siano altre sorgenti di rumore e che i vicini non siano troppo vicini (entro i 50 metri) perché altrimenti il titolare rischia comunque delle sanzioni (questa nuova legge obbliga comunque al rispetto dei limiti acustici ed il limite differenziale è molto severo e quindi è facile che non sia rispettato).
Il meccanismo dell’autocertificazione semplifica il lavoro al comune, ma non al tecnico competente in acustica che deve comunque fare delle misure e studiare le soluzioni per diminuire il rumore (dal scegliere gli impianti e le tecniche di insonorizzazione a decidere gli orari e le modalità per certe operazioni rumorose). Di fatto in molti comuni ha creato molti problemi alla cittadinanza e al vicinato.
Il rumore è un aspetto che costa molto meno gestirlo correttamente il prima possibile piuttosto che arrivare all’ultimo momento quando gli animi sono esasperati e i costi di bonifica salgono inutilmente.

Si noti come in caso di esposto al comune o ai carabinieri da parte dei vicini oggi molti uffici ARPA chiedono di effettuare una valutazione fonometrica sull’esistente con progetto di bonifica prima di uscire a fare i controlli e comunque obbligano sempre il gestore a farlo dopo aver fatto dei controlli con esito di superamento dei limiti e multa conseguente.

Il titolare deve quindi incaricare un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto da una regione Italiana: questo professionista effettuerà delle misure fonometriche approfondite sull’area interessata e una serie di calcoli e valutazioni per dimostrare se l’attività inquini o meno verso i vicini di casa, nel caso ci sia uno sforamento dei limiti di legge è suo dovere individuare tutte le possibili soluzioni per diminuire l’impatto verso di essi e far rientrare le immissioni sonore nei limiti di legge.

Lo studio è effettuato in via previsionale (V.P.I.A.) se l’attività non si è ancora insediata, è fatto sulla situazione esistente (V.I.A.) se l’attività è già avviata.
controlli vengono effettuati di nascosto dall’ARPA provinciale competente su richiesta del comune che raccoglie gli esposti dei cittadini e può multare le attività inquinanti (ammenda, più pagamento delle spese dei tecnici, più conseguenti limitazioni sulla licenza di orario o di revoca della stessa).
L’intervento di un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla regione è obbligatorio per legge quando si deve studiare la bonifica della situazione ma è utile anche per conciliare situazioni delicate extra-giudiziali con la P.A. e coi vicini (prima di andare in causa) o a supporto di un avvocato di una delle parti quando si arriva all’accertamento tecnico e poi alla causa legale.

I regolamenti sulle emissioni sonore sono individuati dal piano di zonizzazione acustica del comune che applica i decreti attuativi della legge quadro sull’inquinamento da rumore e divide il proprio territorio in zone di rispetto acustico. Ma l’aspetto più stringente della legge sull’inquinamento sonoro è quasi sempre la richiesta del rispetto del limite differenziale sul rumore della zona senza l’attività presente (detto tecnicamente livello residuo, o molto meno meno propriamente ‘rumore di fondo’ perchè tale nome si da al valore L95 usato a volte in dibattito civilistico) che è pari a 5 dB di giorno e 3 dB di notte (oggi si applicano gli stessi limiti del DPCM 14/11/1997 anche nelle cause civili, misurando il livello sonoro equivalente in presenza e in assenza della sorgente disturbante).
Preso un sito dove per esempio è presente un livello del rumore residuo pari a LAeq = 40 dB(A) qualsiasi attività commerciale o suo impianto non può introdurre rumore che innalzi il livello di rumore complessivo oltre i 43 dB(A) di notte e 45 dB(A) di giorno. In realtà di notte il livello è sempre più basso che di giorno e il limite diventa spesso molto stringente (si ricorda che il limite differenziale è applicabile fino a 25 dB(A) misurati di notte a finestre chiuse immessi in casa del vicino e l’Italia è spesso molto silenziosa la notte!)

Purtroppo sono ancora poche le zonizzazioni acustiche che prevedano questa problematica e la affrontino seriamente e serenamente verso tutte le persone coinvolte: all’estero è normale che ci siano zone dedicate della città dove si incoraggia l’apertura di locali notturni rumorosi, o che vengano date delle prescrizioni d’orario ben definite, nel nostro paese si riempiono i centri storici senza valutazioni tecniche approfondite e si va sempre più spesso alla guerra degli avvocati con grosse spese e tempi lunghi per tutte le parti coinvolte.

La nostra esperienza diretta è che la classica attività di bar al chiuso con radio/tv o filodiffusione a basso volume raramente risulta inquinante di giorno, lo è se lo stabile e/o il locale in cui è posta l’attività ha dei difetti edili o impiantistici o se alcune semplici norme di buon senso tecnico e di civile educazione non sono rispettate. Solitamente i livelli sonori interni a queste attività sono inferiori ai 70 dB(A).

La questione cambia quando l’attività nell’ happy hour o la sera preveda musica diffusa a volume sostenuto o suonata dal vivo, quando ci siano tavolini e clienti che consumano e/o sostano all’aperto, quando ci siano impianti rumorosi all’interno o all’esterno del locale (p.e. aria condizionata, frigoriferi, videopoker, etc.) e i vicini sono a pochi metri del locale. In questi casi il livello sonoro interno può superare gli 80 dB(A) e i 90 dB(A) rendendo la situazione molto delicata.

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